Coordinatore della sicurezza e aggiornamento quinquennale OBIETTIVI Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi del T.U. sulla sicurezza e salute sul lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri l’1.04.2008 ed aggiornato in agosto 2009. Gli argomenti trattati nel corso soddisfano i requisiti per ricoprire i ruoli di CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progetto) e CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione). DESTINATARI Il corso è rivolto ai professionisti che soddisfano i requisiti di cui all'art. 98. Comma 1 del D.Lgs. 81/08. NOTE I coordinatori per la sicurezza hanno l'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni (disponibile anche l'aggiornamento in modalita e-learning). PROGRAMMA DEL CORSO PARTE TEORICA Modulo giuridico • La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; • Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto; • Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi; • La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; • La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; • La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. Modulo tecnico • Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali • L‘organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori • Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza • Le malattie professionali ed il primo soccorso • Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche • Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria • I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto • I rischi chimici in cantiere • I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione • I rischi connessi alle bonifiche da amianto • I rischi biologici • I rischi da movimentazione manuale dei carichi • I rischi di incendio e di esplosione • I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati • I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza Modulo metodologico/organizzativo • I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. • I criteri metodologici per: a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza • Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership. • I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. • Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. • Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo. • Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza. • Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento. • Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. MODALITA' DI SVOLGIMENTO Corso in aula. LA FIGURA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Dei cantieri edili ad esempio e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”. È una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, di ponte, tra i committenti e i progettisti ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul campo e gli operai. È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Dove nasce il ruolo del coordinatore Tre sono i testi di legge chiave sui quali si basa il ruolo di questo responsabile della sicurezza nei cantieri, in riferimento ovviamente a entrambi gli aspetti citati. Tre testi che in ordine cronologico sono: Decreto legislativo 626/94 nota a tutti come 626; Decreto legislativo 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, e infine ovviamente il Testo unico sulla sicurezza 81 08. Ovviamente, faremo riferimento normativo e citeremo maggiormente in questa breve descrizione il Testo unico, che sappiamo essere l’ultimo testo portante emesso dal legislatore in materia sicurezza lavoro e primo riferimento in ordine temporale per ogni provvedimento,e per ogni regola attualmente in vigore. Non mancheremo però di fornire per completezza di informazione altri riferimenti normativi utili. Ruolo e responsabilità del coordinatore della sicurezza Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambi le figure sopraccitate. “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che […]: Redige il piano di sicurezza e di coordinamento; Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [..]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[..]. “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che: Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”. Quali i requisiti professionali Chi può fare il coordinatore della sicurezza? Chi può ricoprire questo importante e delicato ruolo nei cantieri temporanei e mobili? Citiamo in questo caso direttamente, e senza equivoci il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. Secondo quanto previsto dal decreto, con indicazioni ancora in vigore e reali, il coordinatore della sicurezza deve avere un: Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’Ispesl, dall’Inail, dall’Istituto italiano di medifica sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia; Per ottenere l’abilitazione quindi a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza occorre quindi avere un’ottima formazione abbinata necessariamente a un percorso di studi adeguato e consono alle difficoltà degli ambienti nei quali si andrà a operare.